chi siamo
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Fin dalla nostra fondazione abbiamo fatto nostri i principi del disegno di legge sull'accessibilità dei siti di pubblica utilità , trasformatosi nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (cosiddetta "Legge Stanca") il cui regolamento di attuazione DPR 1 marzo 2005 n. 75 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005. Nella realizzazione di un sito web teniamo presenti i principi dell'usabilità e dell'alta accessibilità. Siti accessibili: come? - Nel nostro team c'è chi si è occupato professionalmente delle tematiche legate alla disabilità ben prima dell'avvento di Internet: il computer da un lato facilita l'accesso all'integrazione, dall'altro può rappresentare una nuova barriera. Dalla selva di alcuni anni fa, un cammino tecnologico, umano e infine legislativo ci ha portati a fissare alcune regole: in generale, il principio basilare dell'accessibilità dell'informazione è quello della Progettazione Universale (Design for all), secondo il quale le specifiche di progetto devono sempre tener conto della varietà di esigenze di tutti gli utenti: equità e flessibilità d'uso, utilizzo semplice ed intuitivo (facile da capire, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, conoscenza, perizia di linguaggio, o capacità di concentrazione), informazione accessibile, tolleranza agli errori, sforzo fisico minimo, dimensione e spazio per l'uso adatto a qualsiasi utente, senza limiti per la capacità di movimento, la postura e la dimensione del corpo. La Legge 9 gennaio 2004 n. 4 (Legge Stanca) "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (detta per brevità "Legge Stanca sull'accessibilità dell'informazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/1/2004) riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici, garantendo in particolare il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"). L'Art. 2 della "legge Stanca" definisce "accessibilità" la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Per "tecnologie assistive" si intendono invece gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. A chi si applica la legge Stanca? - Premettiamo che chiunque (soggetto pubblico o privato, azienda, ente, associazione, cittadino) può scegliere di seguire i principi dell'accessibilità. La "legge Stanca" rende l'adesione a queste norme obbligatoria per: le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e le aziende appaltatrici di servizi informatici. Con la legge Stanca, nelle procedure svolte da tali soggetti per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica. Tali soggetti non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, devono essere adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso vale per l'accessibilità di materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; Le amministrazioni dei soggetti pubblici interessati alla legge Stanca nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive; tale formazione professionale è effettuata con tecnologie accessibili. Le amministrazioni, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità. L'inosservanza delle disposizioni della legge Stanca comporta responsabilità dirigenziali e disciplinari, oltre ad eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Per l'utilizzo di informazione in formato elettronico, questa attenzione si traduce in una riflessione ulteriore nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili direttamente da ogni utente o compatibili con la tecnologia assistiva. Per un approfondimento sull'accessibilità dei documenti di pubblica utilità, si veda tra l'altro: aipa.it, il sito dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Una nuova barriera sta per essere abbattuta: l'informazione deve essere accessibile, democratica, libera. E così i siti web. |
